H. Sul-punto and S. Droit-judiciaire-privé, AMRANI MEKKY, Le temps et le procès, cit., 464, la quale considera l'urgenza come una «notion flou»; analogamente D'AMICO, Novità in tema di tutela cautelare alla luce dell'esperienza dei référés (Parte seconda), cit., 255. 116 Sul punto CHAINAIS, La protection juridictionnelle provisoire, cit., 501, la quale afferma anche che «considéré comme suffisant pour caractériser l'urgence, le ca-ractère irréparable du préjudice redouté n'est pas nécessaire». Per la diversità tra la for-mulazione dell'italiano art Quanto al ruolo della nozione di pregiudizio imminente e irreparabile nel provvedimento d'urgenza italiano dell'art. 700 c.p.c. la bibliografia è sterminata, si segnalano, senza pretesa di completezza: MONTESANO, I provvedimenti d'urgenza nel processo civile, Napoli, 1955, passim; ARIETA, I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Padova, 1982, passim; BALBI, Provvedimenti d'urgenza, cit., 73 ss.; VULLO, I prov-vedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in I procedimenti sommari e speciali, a cura i Chiarloni e Consolo, II, cit., 1249 ss. attualmente vigenti nel codice di rito. L'A. propone, de iure condendo, anche di aggiungere all'art. 488 CPC un comma dal seguente tenore: «si la loi l'exige ou si les circonstances le demandent, le juge des référés peut impartir au bénéficiaire de la mesure qu'il ordonne un délai pour engager une instance devant le juge du fond, au-delà duquel, à la demande du défendeur, la caducité de la mesure sera constatée». 151 Parla di «circulation des modèles juridiques entre la France et l'Italie» CHAI- NAIS, La protection juridictionnelle provisoire, cit 152 In questo senso CARRATTA, I nuovi riti speciali societari, cit., 135, che richiama della stessa parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare o d'urgenza, subordinando a questo il permanere nel tempo della sua efficacia» 152 . Dell'ordinamento francese non sembra, invece, opportuno riprendere la soluzione della ricorribilità in cassazione, su ricorso della parte, del provvedimento cautelare a strumentalità attenuata 153 , anche per non sovraccaricare la Corte di cassazione dell'esame di ulteriori provvedimenti. Per quanto riguarda l'interesse suscitato dal référé provision sulla tutela sommaria italiana, è noto come l'istituto francese sia stato richiamato ai fini dell'analisi dell'abrogato procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 19, d.lgs. n. 5 del 2003 154 : alcuni autori hanno sottolineato le similitudini tra i due procedimenti in questione 155 , mentre altri, più correttamente, hanno messo in luce le loro differenze 156 . Sul punto, ci limiteremo a ri-cordare che la soluzione tendente a generalizzare il ricorso alla tutela sommaria alternativa al giudicato ? auspicata da quella a questo proposito proprio quell'orientamento giurisprudenziale francese tendente a legare le sorti dell'ordinanza di référé al giudizio di merito (su cui vedi retro). 153 Così, invece, CIPRIANI, Il procedimento cautelare tra efficienze e garanzie, in Studi Punzi, III, cit., 265 ss., spec. 281. 154 Sul procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 19 del rito societario la bibiografia è molto ampia, si rinvia, senza pretesa di completezza, a: LANFRANCHI, Del «giusto» procedimento sommario di cognizione, cit., 47 ss.; CARRATTA, I nuovi riti speciali societari, cit., 89 ss, 115 Altri autori rinunciano, tuttavia ss.; DI COLA, Il procedimento sommario nel nuovo rito societario: la logica di un procedimento inidoneo a concludersi con il giudicato, cit., 283 ss. 155 Parla di «référé all'italiana» SASSANI, Sulla riforma del processo societario ss.) si fa riferimento al référé provision come modello di ispirazione per l'elaborazione del rito sommario societario. 156 Sottolineano la distanza tra référé provision e procedimento sommario dell'art . 19: LANFRANCHI, Del «giusto» procedimento sommario di cognizione, pp.15-16, 1968.

P. , L. Processo-societario-in-prospettiva-europea, C. Car-ratta, and I. Nuovi-riti-speciali-societari, 95; DI COLA, Il procedimento sommario nel nuovo rito societario, cit., 363; JOMMI, Il référé provision, cit., 206; SALETTI, Vers un référé en Italie, cit., 424-425; CHAINAIS, La protection juridictionnelle provisoire, cit., 537 ss. parte della dottrina italiana precedentemente citata ? resta foriera di diverse perplessità, alla luce della centralità costituzio-nale che occupa nel sistema italiano il processo di cognizione piena ed esauriente e la cosa giudicata formale e sostanziale sui diritti soggetti e status 157 ; perplessità che sono acuite dalla circo-stanza che anche in Francia sono stati avanzati dei seri dubbi sui rischi, in termini di diritto di difesa, provocati dall'istituto référé provision 158 . Tra l'altro, lo stesso legislatore italiano dell'ultima riforma, di cui alla legge n. 69 del 2009, ha abbandonato la solu-zione della tutela sommaria alternativa al giudicato e ha ricollo-cato quest'ultimo «al centro della tutela dichiarativa», introdu-cendo il procedimento sommario di cognizione, 1625.

R. , L. Di-ammissibilità-sommario-di-cognizione, and I. Giur, 726 ss., che qualifica il procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. come «un procedimento semplificato e sommario con funzione decisoria»; ID., Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell' " istruzione sommaria " : prime applicazioni, in Giur 902 ss.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV ss.; MENCHINI, L'ultima " idea " del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione Lezioni di diritto processuale civile, cit., 889; BIAVATI, Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata, Giusto proc. civ, pp.361-737, 1025.